NORMATIVA
LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE
la legge 13 luglio 2015, n.107, ha inserito organicamente l’alternanza scuola lavoro (ASL) nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado (articoli dal 33 al 43).
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di Bilancio 2019), all’articolo 1, comma 785, ne dispone l’adozione con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO” (PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi.
Con il Decreto Legge 9 settembre 2025 n, 127, "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", i PCTO vengono definiti Formazione Scuola-Lavoro.
Per gli istituti professionali, sono previste almeno 210 ore da effettuare negli ultimi 3 anni di corso.
L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio.
NORMATIVA REGIONE UMBRIA
Gli stage in Italia sono regolamentati dalle normative regionali; diversamente, la normativa di riferimento per i tirocini rimane il decreto ministeriale 142/1998.
Al fine di stabilire standard minimi uniformi in tutta Italia, il 24 gennaio 2013 è stato siglato, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il documento “Linee guida in materia di tirocini”, come previsto dalla legge n. 92/2012 (Legge Fornero).
L'Umbria ha regolamentato la materia con la deliberazione della giunta regionale 2 dicembre 2013 n. 1354.
ARTICOLI PRINCIPALI
ART. 2 COMMA 7: la durata settimanale delle attività previste per lo svolgimento dei tirocini [..] deve essere almeno pari a venti ore settimanali e comunque non superiore al massimo delle ore settimanali di lavoro previste dal CCNL relativo al settore di riferimento del soggetto ospitante.
ART. 4 COMMA 2: i tirocinanti non potranno essere impegnati in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, né gli stessi potranno essere impiegati per sostituire personale con contratto a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli funzionali all’organizzazione del soggetto ospitante.
ART. 4 COMMA 5: Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con quella in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, nonché con l’applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
ART. 9 COMMA 1: Il soggetto ospitante, in base alle dimensioni numeriche dell’unità operativa o della sede legale in cui si svolge il tirocinio, può accogliere contemporaneamente un numero di tirocini, siano essi curriculari o extracurriculari, entro i limiti di seguito indicati:
Ultima revisione il 30-01-2026 da ALDO GIUSEPPE GERACI

